Nessuna conclusione in senso contrario può essere tratta dalla sentenza del Tribunale federale cui si riferisce l'autorità di tassazione, per la semplice ragione che tale decisione si pronuncia esclusivamente sul problema della sovranità fiscale nel caso di un contratto rogato nel Canton Zurigo ma relativo ad un immobile situato nel Canton Ticino (DTF 117 Ia 516 ss.). 4. Nella fattispecie, come detto, l'atto aggiuntivo è stato stipulato al solo fine di precisare che con l'immobile oggetto della prima stipulazione si erano voluti cedere anche i due fondi di minor valore, non menzionati per una mera dimenticanza.