In particolare, dopo la sottoscrizione dell'atto sono ammesse variazioni soltanto mediante l'apposizione di postille, nel rispetto della procedura prevista dall'art. 53 cpv. 2 e 3 LN, a seconda che le parti siano o non siano ancora state licenziate dal notaio. Sono cioè consentite solo quelle rettifiche e integrazioni dell'atto pubblico che si può ritenere servano a rimuovere errori ortografici, mentre sono vietate quelle che comportano una modifica del contenuto sostanziale del negozio. Se deve essere modificato quest'ultimo, allora le parti contraenti devono stipulare un nuovo atto, in forma autentica se si richiede l'atto pubblico.