Deve quindi essere escluso, così stando le cose, che ci si possa trovare al cospetto di una violazione, da parte dell'autorità fiscale, del principio dell'affidamento. Il ricorrente, nell'ipotesi che avesse già beneficiato in passato di una svista dell'autorità fiscale, sarebbe comunque malvenuto, qualora intendesse prevalersene, tanto più che la lettera della norma (art. 32 cpv. 1 LIP) è estremamente chiara e che egli non può prevalersi dell' ignoranza della legge. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Regolamento cantonale d'applicazione e 185 cpv. 1 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2.