Nel periodo fiscale ancora precedente, la richiesta, inoltrata il 18 giugno 1991, risulterebbe tempestiva soltanto per l'anno 1988. Non può però essere ricostruito dagli atti dell'incarto se la richiesta sia erroneamente stata considerata tempestiva anche per il 1987, anno per il quale il reddito soggetto alla trattenuta d'imposta preventiva era però solo di fr. 31,19. Deve quindi essere escluso, così stando le cose, che ci si possa trovare al cospetto di una violazione, da parte dell'autorità fiscale, del principio dell'affidamento.