Anche questo argomento è del tutto privo di pregio. Nel caso in esame deve essere escluso da tutto principio che ci si trovi in presenza di una violazione del principio della buona fede, inteso in senso stretto ("Treu und Glauben"), vale a dire nel senso del rilascio da parte dell'autorità competente di un'informazione erronea che abbia indotto in errore i contribuenti (Soldini, Il principio della buona fede nelle assicurazioni sociali, in Miscellanea per il 75° anniversario del TFA, 1992, p. 103, nota 4). Nessuna informazione è stata infatti chiesta all'autorità fiscale e nemmeno rilasciata da quest'ultima in relazione alla perenzione del diritto al rimborso dell'imposta preventiva.