a e b LIP). L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP; art. 7 cpv. 1 Reg. cantonale di applicazione della LIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP). 5. Nel presente caso è del tutto pacifico - il ricorrente nemmeno lo contesta - che la domanda di rimborso dell'imposta preventiva relativa agli interessi maturati nel 1991 è tardiva. Essa doveva essere presentata, come vuole l'art. 32 cpv. 1 LIP, al più tardi entro il 31 dicembre 1994.