I Cantoni rimborsano di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti (art. 31 cpv. 1 LIP). Se l'istanza di rimborso è presentata con la dichiarazione d'imposta cantonale, il computo si opera sulle imposte cantonali e comunali da pagarsi nello stesso anno (art. 31 cpv. 3 LIP). In ogni caso, il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere prorogato (art. 7 cpv. 4 Reg. cantonale di applicazione della LIP;