L'autorità fiscale, in anni passati, avrebbe sempre ammesso le sue domande di rimborso dell'imposta preventiva, indipendentemente dalla data in cui erano state formulate, se prescritte o meno. 4. Il diritto al rimborso all'imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all'autorità competente (art. 29 cpv. 1 LIP). L'istanza può essere presentata al più presto dopo la fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 29 cpv. 2 LIP). I Cantoni rimborsano di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti (art. 31 cpv.