{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-243_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19156&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9a81c786ee9815ce8c0dc6ed0a1fc470"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.243"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.243"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.243"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:10", "Checksum": "dc3e4481cf58d497974c767d4834caf1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.243\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nDeve comunque essere rilevato che gli argomenti sollevati dal ricorrente, soprattutto in sede di reclamo, non sono pertinenti. I ritardi nella presentazione della dichiarazione fiscale della collettiva __________ e __________, imputabili all'asserita negligenza del fratello nel fornire la documentazione contabile alla fiduciaria incaricata di allestire la contabilità, sono infatti del tutto ininfluenti. L'imposta preventiva di cui il ricorrente chiede il rimborso si riferisce infatti a due conti di risparmio personali del contribuente; non ha quindi nessun legame con la collettiva. Nulla impediva quindi al contribuente di far valere in tempo utile il rimborso dell'imposta preventiva trattenuta sugli interessi del 1991, presentandone richiesta, indipendentemente dalla presentazione della dichiarazione d'imposta e del relativo elenco titoli. Sia le istruzioni in calce all'elenco titoli sia le istruzioni diramate dall'amministrazione ai contribuenti fanno d'altronde chiaro riferimento alla possibilità di chiedere separatamente, anno per anno, il rimborso dell'imposta preventiva.\nA titolo puramente abbondanziale si rileva che l'ignoranza del diritto non può in alcun modo giovare al contribuente (DTF 111 Ib 210 consid. 1 e riferimenti; inoltre STF del 29 giugno 1992 in re R.R.).\n6. Il ricorrente invoca, nel suo ricorso, un'asserita violazione del principio dell'affidamento. Anche questo argomento è del tutto privo di pregio.\nNel caso in esame deve essere escluso da tutto principio che ci si trovi in presenza di una violazione del principio della buona fede, inteso in senso stretto (\"Treu und Glauben\"), vale a dire nel senso del rilascio da parte dell'autorità competente di un'informazione erronea che abbia indotto in errore i contribuenti (Soldini, Il principio della buona fede nelle assicurazioni sociali, in Miscellanea per il 75° anniversario del TFA, 1992, p. 103, nota 4). Nessuna informazione è stata infatti chiesta all'autorità fiscale e nemmeno rilasciata da quest'ultima in relazione alla perenzione del diritto al rimborso dell'imposta preventiva.\nIl problema è piuttosto quello dell'applicazione del principio della buona fede intesa quale tutela dell'affidamento su cui l'amministrato deve poter contare nei confronti dell'amministrazione (\"Vertrauensschutz\") o, più precisamente ancora, quale tutela della correttezza cui devono informarsi i rapporti tra amministratori e amministrati e viceversa.\nSecondo il ricorrente, in passato, l'UT avrebbe sempre accettato la richiesta di rimborso dell'imposta preventiva, anche quando era stata fatta valere dopo la scadenza del termine triennale.\n7. L'argomento, oltre che in contrasto con la prassi sempre e rigorosamente seguita dall'autorità fiscale in materia di rimborso dell'imposta preventiva, si scontra anche contro la realtà dei fatti. Infatti, nel periodo fiscale precedente, la richiesta di rimborso dell'imposta preventiva trattenuta su redditi degli anni 1989 e 1990 è stata presentata prima della scadenza del termine triennale di perenzione (31 dicembre 1992) e, meglio, il 16 marzo 1992. Nel periodo fiscale ancora precedente, la richiesta, inoltrata il 18 giugno 1991, risulterebbe tempestiva soltanto per l'anno 1988. Non può però essere ricostruito dagli atti dell'incarto se la richiesta sia erroneamente stata considerata tempestiva anche per il 1987, anno per il quale il reddito soggetto alla trattenuta d'imposta preventiva era però solo di fr. 31,19.\nDeve quindi essere escluso, così stando le cose, che ci si possa trovare al cospetto di una violazione, da parte dell'autorità fiscale, del principio dell'affidamento. Il ricorrente, nell'ipotesi che avesse già beneficiato in passato di una svista dell'autorità fiscale, sarebbe comunque malvenuto, qualora intendesse prevalersene, tanto più che la lettera della norma (art. 32 cpv. 1 LIP) è estremamente chiara e che egli non può prevalersi dell' ignoranza della legge.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 54 e 55 LIP, 12 Regolamento cantonale d'applicazione e 185 cpv. 1 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 300.--\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 60.--\nper un totale di fr. 360.--\nsono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Contro il presente giudizio è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, entro 30 giorni (art. 56 LIP).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}