{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-243_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19156&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=25&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "9a81c786ee9815ce8c0dc6ed0a1fc470"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.243"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.243"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.243"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.243"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:10", "Checksum": "dc3e4481cf58d497974c767d4834caf1", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.243\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 17 novembre 1995\nin materia di: imposta preventiva\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________. __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Il 5 giugno 1995, dopo diverse proroghe, __________ __________ presentava all' Ufficio di tassazione di __________ la dichiarazione d'imposta IC/IFD 1993-94, alla quale allegava il relativo elenco titoli contenente anche la domanda di rimborso dell'imposta preventiva trattenuta sugli interessi percepiti negli anni 1991 e 1992 su due conti presso la __________ __________ __________.\nL'UT con decisione del 14 giugno successivo accoglieva la domanda di rimborso dell'imposta preventiva limitatamente all'anno 1992; la respingeva invece per l'anno 1991 per intervenuto decorso del termine di prescrizione stabilito dall'art. 32 LIP.\n2. __________ presentava reclamo in tempo utile, chiedendo l'accoglimento della domanda di rimborsi dell'imposta preventiva anche per il 1991 (fr. 7422.80). Lamentava i ritardi, imputabili al fratello, nella consegna della documentazione contabile della ditta __________. __________ e __________ N. + Co. s.n.c. alle fiduciarie incaricate di tenere la contabilità, facendo presente che il dottor Bottoli era stato in grado di presentare la dichiarazione fiscale 1993-94 della collettiva __________ -__________ solo il 23 febbraio 1995. Rilevava inoltre di essere stato operato per un tumore e di aver così potuto dar corso alla presentazione della dichiarazione personale d'imposta 1993-94 soltanto all'inizio di giugno del 1995, chiedendo nel contempo il rimborso dell'imposta preventiva. Faceva inoltre osservare che la dichiarazione fiscale era stata comunque presentata prima della regolare proroga che gli era stata concessa fino al 30 giugno dall'UT per l'inoltro della dichiarazione d'imposta 1993-94.\nCon decisione del 18 ottobre 1995 l' Ufficio di tassazione di __________ respingeva il reclamo del contribuente, ribadendo l'intervenuta prescrizione del diritto di chiedere il rimborso dell'imposta preventiva trattenuta sui redditi del 1991. Rilevava in particolare che la proroga, che era stata concessa al contribuente fino al 30 giugno 1995, riguardava unicamente la presentazione della dichiarazione fiscale.\n3. Con il presente, tempestivo ricorso __________ __________ ripropone, in questa sede, la domanda di rimborso dell'imposta preventiva trattenutagli sugli interessi bancari riconosciutigli nel 1991. Lamenta in particolare una violazione del principio dell'affidamento. L'autorità fiscale, in anni passati, avrebbe sempre ammesso le sue domande di rimborso dell'imposta preventiva, indipendentemente dalla data in cui erano state formulate, se prescritte o meno.\n4. Il diritto al rimborso all'imposta preventiva va fatto valere con istanza scritta all'autorità competente (art. 29 cpv. 1 LIP). L'istanza può essere presentata al più presto dopo la fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 29 cpv. 2 LIP).\nI Cantoni rimborsano di regola l'imposta preventiva mediante computo sulle imposte cantonali e comunali dovute dall'istante, il sovrappiù in contanti (art. 31 cpv. 1 LIP). Se l'istanza di rimborso è presentata con la dichiarazione d'imposta cantonale, il computo si opera sulle imposte cantonali e comunali da pagarsi nello stesso anno (art. 31 cpv. 3 LIP).\nIn ogni caso, il diritto al rimborso si estingue se l'istanza non è presentata nei tre anni successivi alla fine dell'anno civile in cui è venuta a scadere la prestazione imponibile (art. 32 cpv. 1 LIP). Tale termine non può essere prorogato (art. 7 cpv. 4 Reg. cantonale di applicazione della LIP; ASA 24 p. 95; Stockar/Fagetti, Le tasse di bollo e l'imposta preventiva, p. 24; CDT n. 308 del 30 dicembre 1994 in re P.).\nChiunque chiede il rimborso dell'imposta preventiva deve indicare coscienziosamente all'autorità competente tutti i fatti che possono essere di qualche momento nell'accertamento del diritto al rimborso; in particolare l'istante è tenuto a compilare in tutte le loro parti e esattamente i moduli dell'istanza e i questionari, come pure a fornire, su richiesta dell'autorità, le attestazioni relative alla deduzione dell'imposta (art. 48 cpv. 1 lett. a e b LIP). L'istanza di rimborso deve essere presentata all'autorità competente su modulo ufficiale (art. 68 cpv. 1 OIP; art. 7 cpv. 1 Reg. cantonale di applicazione della LIP). Se l'istante non soddisfa agli obblighi di fornire informazioni e se il diritto al rimborso non può essere accertato senza le informazioni chieste dall'autorità, l'istanza è respinta (art. 48 cpv. 2 LIP).\n5. Nel presente caso è del tutto pacifico - il ricorrente nemmeno lo contesta - che la domanda di rimborso dell'imposta preventiva relativa agli interessi maturati nel 1991 è tardiva. Essa doveva essere presentata, come vuole l'art. 32 cpv. 1 LIP, al più tardi entro il 31 dicembre 1994."}