Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente. Nella loro commisurazione si terrà tuttavia presente che, qualora l'autorità di tassazione avesse provveduto ad accertare la natura giuridica della polizza di assicurazione, invece di aderire alle affermazioni del contribuente, forse il ricorso avrebbe potuto essere evitato. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 185 LT 1976 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese processuali di fr. 50.–per complessivi fr. 250.–, sono a carico del ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: