In tal modo, l'investimento del capitale del II Pilastro in una polizza assicurativa non differisce per niente dal caso in cui il ricorrente avesse, per esempio, impiegato lo stesso importo per acquistare titoli o un immobile, beni che, comunque, alla sua morte, passerebbero agli eredi. Ammettere l'esenzione della prestazione in capitale solo per chi opti per un reinvestimento in una polizza di assicurazione sulla vita, anziché per chi effettui un altro investimento, si tradurrebbe persino in una disparità di trattamento a favore dei primi. 6. Il ricorso è dunque respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente.