Si aggiunga che, sebbene il beneficiario designato nella polizza sia lo stesso contraente, è già previsto che, in caso di morte di quest'ultimo prima del 20 dicembre 2001, la prestazione sarà pagata alla moglie oppure ai figli od agli eredi. In tal modo, l'investimento del capitale del II Pilastro in una polizza assicurativa non differisce per niente dal caso in cui il ricorrente avesse, per esempio, impiegato lo stesso importo per acquistare titoli o un immobile, beni che, comunque, alla sua morte, passerebbero agli eredi.