Si è visto, d'altronde, che i contributi alle forme di previdenza privilegiate sono soggetti a limiti quantitativi assai rigorosi, tanto è vero che, se essi vengono oltrepassati, l'assicurato ha persino diritto alla restituzione dell'eccedenza. Si aggiunga che, sebbene il beneficiario designato nella polizza sia lo stesso contraente, è già previsto che, in caso di morte di quest'ultimo prima del 20 dicembre 2001, la prestazione sarà pagata alla moglie oppure ai figli od agli eredi.