– dalla fondazione di previdenza per il personale, lo aveva versato ad una compagnia di assicurazione con cui aveva stipulato un contratto di assicurazione vita mista a premio unico. Il tribunale amministrativo di Coira ha affermato l'impossibilità di un reinvestimento del capitale del II Pilastro in una assicurazione stipulata nel quadro del III Pilastro B, argomentando che la polizza stipulata con l'assicurazione non adempiva i requisiti della c.d. previdenza vincolata ed in particolare le condizioni poste dalla OPP 3 (StE 1990 B 26.13 n. 9).