A conferma del carattere di previdenza individuale e non professionale del contratto di rendita vitalizia, il tribunale ha poi rilevato che, in caso di decesso del ricorrente, l'ammontare del premio unico sarebbe stato rimborsato agli eredi, con la sola deduzione delle rendite giĆ  riscosse. In presenza di un simile trasferimento di una prestazione del II Pilastro nella previdenza individuale, i giudici cantonali hanno pertanto concluso di dovere escludere l'esenzione fiscale, senza neppure affrontare quali sarebbero state le conseguenze del trasferimento di una prestazione del II Pilastro in una delle forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (III Pilastro A), nella misura in