Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non si tratta pertanto di una forma di previdenza individuale vincolata (III Pilastro A) bensì di una forma di previdenza individuale non vincolata e non privilegiata fiscalmente (III Pilastro B). 5. Accertata la natura giuridica dell'assicurazione stipulata dal ricorrente, si tratta di confrontarsi con la pretesa di quest'ultimo di beneficiare di un'esenzione dall'imposizione del capitale della previdenza professionale, nella misura in cui esso è stato impiegato per finanziare l'assicurazione sulla vita.