Ne consegue che «le denominazioni "contratto di previdenza vincolata" e "convenzione di previdenza vincolata" possono essere utilizzate unicamente per i modelli di contratti approvati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni» e che dunque «in mancanza di questa approvazione il diritto alla deduzione dei corrispondenti contributi può essere rifiutato» (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 31 gennaio 1986, par. 1 ). La rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro denominata III Pilastro B;