Il 13 novembre 1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome di III Pilastro A: a) il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione, cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che: