3.3. Nel caso del II Pilastro vige il principio secondo cui alla piena deducibilità dei contributi versati alla previdenza professionale corrisponde la piena imponibilità delle prestazioni (cfr. art. 83 LPP; inoltre Masshardt/Tatti, Il nuovo trattamento fiscale della previdenza professionale, Lugano 1986, p. 25; Steinmann, Steuerliche Behandlung der beruflichen Vorsorge bei der direkten Bundessteuer, in RF 45/1990 p. 478).