{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-242_1996-05-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19155&nX40_KEY=4711546&nTrefferzeile=36&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c7a3a70b174535144733de0115f10068"}, "Scrapedate": "2026-02-10", "Num": ["80.1995.242"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.242"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.242"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.242"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2193", "Zeit UTC": "10.02.2026 00:00:55", "Checksum": "c301a2ac17c36458d06e78afa5c41d49", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.242\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.3.\nL'imponibilità della prestazione ricevuta dal ricorrente, nel caso in esame, non può essere messa in dubbio.\nCome già affermato (cfr. supra, consid. 4), il contratto di assicurazione con la __________ __________ è ben lungi dall'adempiere i requisiti cui la legge federale sulla previdenza professionale e la relativa ordinanza subordinano un trattamento fiscale privilegiato. Si è visto, d'altronde, che i contributi alle forme di previdenza privilegiate sono soggetti a limiti quantitativi assai rigorosi, tanto è vero che, se essi vengono oltrepassati, l'assicurato ha persino diritto alla restituzione dell'eccedenza.\nSi aggiunga che, sebbene il beneficiario designato nella polizza sia lo stesso contraente, è già previsto che, in caso di morte di quest'ultimo prima del 20 dicembre 2001, la prestazione sarà pagata alla moglie oppure ai figli od agli eredi. In tal modo, l'investimento del capitale del II Pilastro in una polizza assicurativa non differisce per niente dal caso in cui il ricorrente avesse, per esempio, impiegato lo stesso importo per acquistare titoli o un immobile, beni che, comunque, alla sua morte, passerebbero agli eredi. Ammettere l'esenzione della prestazione in capitale solo per chi opti per un reinvestimento in una polizza di assicurazione sulla vita, anziché per chi effettui un altro investimento, si tradurrebbe persino in una disparità di trattamento a favore dei primi.\n6. Il ricorso è dunque respinto. Tassa di giustizia e spese sono poste a carico del ricorrente. Nella loro commisurazione si terrà tuttavia presente che, qualora l'autorità di tassazione avesse provveduto ad accertare la natura giuridica della polizza di assicurazione, invece di aderire alle affermazioni del contribuente, forse il ricorso avrebbe potuto essere evitato.\nPer questi motivi,\nvisto per le spese l'art. 185 LT 1976\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese processuali di fr. 50.–per complessivi fr. 250.–, sono a carico del ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT 1976).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}