{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-242_1996-05-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19155&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c7a3a70b174535144733de0115f10068"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.242"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.242"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.242"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.242"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:16:23", "Checksum": "f76eab5d5c7282ca72e89f94a5b88d63", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.242\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.2.\nDiversamente dal II Pilastro, la deducibilità dei contributi al III Pilastro A è quantitativamente limitata. Per i salariati e gli indipendenti che sono affiliati ad un'istituzione di previdenza secondo l'art. 80 LPP, il contributo annuo massimo corrisponde all'8% del limite superiore stabilito dall'art. 8 cpv. 1 LPP (salario coordinato) e per coloro che non sono affiliati ad alcuna istituzione di previdenza il limite corrisponde al 20% del loro reddito proveniente da un'attività lucrativa, ma al massimo al 40% del limite superiore (art. 7 cpv. 1 OPP 3). L'ammontare delle deduzioni corrisponde agli importi massimi dei contributi che si possono versare a forme riconosciute di previdenza, sicché non è possibile versare contributi i cui importi eccedono quelli massimi deducibili fiscalmente (Circolare cit., par. 5). Addirittura, se un contributo annuo oltrepassa il limite massimo stabilito dall'art. 7 cpv. 1 OPP 3, le autorità fiscali devono certificare in quale misura il limite massimo è stato superato e la forma di previdenza riconosciuta deve procedere ad un rimborso (Maute/Steiner, op. cit., p. 130; Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat/Commission LPP, Prévoyance professionnelle et impôts – Cas d'application, Muri/Berna 1992, casi pratici n. 8, n. 46, n. 64).\n4.3.\nL'art. 8 OPP 3 esige che gli istituti d'assicurazione e le fondazioni bancarie rilascino agli intestatari attestazioni riguardanti i contributi versati. A tal fine è stato predisposto dall'AFC l'apposito modulo 21 EDP-dfi, intitolato «Attestazione concernente i contributi di previdenza» (Maute/Steiner, op. cit., p. 131 nota 29).\n4.4.\nAlla luce delle disposizioni descritte, deve essere valutata la natura giuridica del contratto stipulato dal ricorrente con la __________ __________. Per potervi procedere, la Camera ha provveduto a richiedere al contribuente copia della polizza e delle relative condizioni contrattuali. Dalla documentazione ricevuta emerge chiaramente che la polizza __________ sottoscritta dal signor __________ __________ si riferisce ad una comune assicurazione sulla vita, finanziata con un premio unico di fr. 140'000.–. La prestazione assicurativa, pagabile il 20 dicembre 2001, consiste in un capitale di fr. 180'811.–. La «____________________», che integra la polizza assicurativa spiega che «Lifestar è un'assicurazione sulla vita che abbina la protezione assicurativa all'investimento di capitali».\nContrariamente a quanto affermato dal ricorrente, non si tratta pertanto di una forma di previdenza individuale vincolata (III Pilastro A) bensì di una forma di previdenza individuale non vincolata e non privilegiata fiscalmente (III Pilastro B).\n5. Accertata la natura giuridica dell'assicurazione stipulata dal ricorrente, si tratta di confrontarsi con la pretesa di quest'ultimo di beneficiare di un'esenzione dall'imposizione del capitale della previdenza professionale, nella misura in cui esso è stato impiegato per finanziare l'assicurazione sulla vita.\n5.1.\nLa questione della trasformazione del II Pilastro in un III Pilastro B è già stata affrontata dai tribunali cantonali di Friburgo e dei Grigioni.\nNel caso friburghese, il contribuente aveva impiegato il capitale del II Pilastro come premio unico per la costituzione di una rendita vitalizia. L'autorità giudiziaria adita ha confermato l'imponibilità della prestazione in capitale della previdenza professionale, sottolineando come questa sia una prestazione finanziata dal precedente datore di lavoro del contribuente. Diversamente dal successivo contratto di rendita vitalizia, stipulato dallo stesso contribuente, il contraente e beneficiario della prestazione previdenziale era invece la fondazione di previdenza. A conferma del carattere di previdenza individuale e non professionale del contratto di rendita vitalizia, il tribunale ha poi rilevato che, in caso di decesso del ricorrente, l'ammontare del premio unico sarebbe stato rimborsato agli eredi, con la sola deduzione delle rendite già riscosse. In presenza di un simile trasferimento di una prestazione del II Pilastro nella previdenza individuale, i giudici cantonali hanno pertanto concluso di dovere escludere l'esenzione fiscale, senza neppure affrontare quali sarebbero state le conseguenze del trasferimento di una prestazione del II Pilastro in una delle forme riconosciute di previdenza individuale vincolata (III Pilastro A), nella misura in cui esso fosse stato possibile (StE 1993 B 26.13 n. 13, in particolare consid. 3c).\nNel caso grigionese, analogamente, il contribuente, riscosso il capitale di fr. 120'000.– dalla fondazione di previdenza per il personale, lo aveva versato ad una compagnia di assicurazione con cui aveva stipulato un contratto di assicurazione vita mista a premio unico. Il tribunale amministrativo di Coira ha affermato l'impossibilità di un reinvestimento del capitale del II Pilastro in una assicurazione stipulata nel quadro del III Pilastro B, argomentando che la polizza stipulata con l'assicurazione non adempiva i requisiti della c.d. previdenza vincolata ed in particolare le condizioni poste dalla OPP 3 (StE 1990 B 26.13 n. 9).\n5.2.\nAnche la dottrina nega che il trasferimento di una prestazione del II Pilastro in un III Pilastro B possa beneficiare dell'esenzione fiscale (Maute/Steiner, op. cit., p. 119).\n"}