{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-05-10", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-242_1996-05-10.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19155&nX40_KEY=4933409&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c7a3a70b174535144733de0115f10068"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.242"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.242"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.242"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.242"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:16:23", "Checksum": "f76eab5d5c7282ca72e89f94a5b88d63", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 10.05.1996 80.1995.242\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 17 novembre 1995\nin materia di: imposta annua intera sulle liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale.\n|\npresentato da: |\n__________ ____________________ __________, rappr. da: __________ __________ __________ __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. __________ __________ ha cessato l'attività lucrativa quale dipendente della __________ - __________ __________ di __________ il 31 ottobre 1991. Dal 1° novembre successivo ha iniziato un'attività indipendente.\nIn relazione alla cessazione dell'attività salariata, la __________ assicurazione gli ha riconosciuto un avere di libero passaggio LPP di fr. 151'340.–, che è stato reinvestito nella misura di fr. 140'000.– nella costituzione di una polizza assicurativa con la __________ __________.\nCon decisione del 15 settembre 1995 l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ notificava a __________ __________ un'imposta annua intera sulle liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale (art. 39 LT) di fr. 3'752.50, calcolata sull'importo della liquidazione ricevuta dalla __________\n3.3.\nNel caso del II Pilastro vige il principio secondo cui alla piena deducibilità dei contributi versati alla previdenza professionale corrisponde la piena imponibilità delle prestazioni (cfr. art. 83 LPP; inoltre Masshardt/Tatti, Il nuovo trattamento fiscale della previdenza professionale, Lugano 1986, p. 25; Steinmann, Steuerliche Behandlung der beruflichen Vorsorge bei der direkten Bundessteuer, in RF 45/1990 p. 478). In caso di liquidazione in capitale, invece, la prestazione è imposta secondo le modalità previste dall'art. 38 LT, vale a dire tenendo conto degli altri redditi con l'aliquota che sarebbe applicabile se, invece della liquidazione, fosse corrisposta una prestazione annua corrispondente (cfr. anche art. 40 cpv. 4 DIFD). Vien però fatta eccezione per le liquidazioni fondate su un rapporto di previdenza anteriore al 1° gennaio 1987 e che divengono esigibili prima del 1° gennaio 2002, alle quali è applicabile la tassazione agevolata dell'art. 39 LT.\n4. Come detto, l'autorità di tassazione ha imposto il capitale che il ricorrente ha ricevuto dal fondo di previdenza della __________. Il contribuente contesta invece l'imposizione, affermando di avere impiegato l'importo in questione, quasi integralmente, per costituire una polizza di previdenza professionale vincolata con la __________ __________. Per il fatto che il capitale riscosso rimane in tal modo vincolato ad un fine previdenziale, non si giustificherebbe la sua imposizione.\n4.1.\nLa previdenza professionale, nel sistema della LPP, è essenzialmente una previdenza di carattere collettivo. L'art. 82 LPP ammette tuttavia che salariati ed indipendenti possano dedurre anche i contributi «per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale». Il secondo capoverso dell'art. 82 LPP attribuisce al Consiglio federale la competenza di determinare, in collaborazione con i Cantoni, le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi. Il 13 novembre 1985, pertanto, il Consiglio federale ha emanato l'Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3). L'art. 1 OPP 3 prevede due forme di previdenza riconosciute, note con il nome di III Pilastro A:\na) il contratto di previdenza vincolata concluso con gli istituti di assicurazione, cioè un contratto speciale d'assicurazione di capitale e di rendite sulla vita o in caso d'invalidità o di morte, comprese eventuali assicurazioni complementari in caso di morte per infortunio o di invalidità, che:\naa) sono conclusi con un istituto d'assicurazione sottoposto alla sorveglianza delle assicurazioni o con un istituto d'assicurazione di diritto pubblico secondo l'articolo 67 capoverso 1 LPP e\nab) sono destinati esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza;\nb) la convenzione di previdenza vincolata conclusa con una fondazione bancaria, cioè un contratto speciale di risparmio destinato irrevocabilmente alla previdenza, che può essere a sua volta completato da un'assicurazione di previdenza rischio.\nLa stessa disposizione aggiunge poi che i modelli di contratti sono sottoposti all'Amministrazione federale delle contribuzioni, la quale verifica se la forma e il contenuto sono conformi alle disposizioni legali (art. 1 cpv. 4 OPP 3). Ne consegue che «le denominazioni \"contratto di previdenza vincolata\" e \"convenzione di previdenza vincolata\" possono essere utilizzate unicamente per i modelli di contratti approvati dall'Amministrazione federale delle contribuzioni» e che dunque «in mancanza di questa approvazione il diritto alla deduzione dei corrispondenti contributi può essere rifiutato» (Circolare dell'Amministrazione federale delle contribuzioni del 31 gennaio 1986, par. 1 ).\nLa rimanente parte della previdenza individuale, che non gode del privilegio fiscale, viene per contro denominata III Pilastro B; vi rientrano investimenti di capitali in titoli, in metalli preziosi, in immobili, ecc., nonché la conclusione di usuali assicurazioni sulla vita (Maute/Steiner, Steuern und Versicherungen – Überblick über die steuerliche Behandlung von Versicherungen, Muri/Berna 1992, p. 120).\n"}