L'art. 224 cpv. 1 LT consente infatti ai contribuenti caduti nel disagio o che, a seguito di circostanze indipendenti dalla loro volontà si trovano in una situazione tale per cui il pagamento dell'imposta, di un interesse o di una multa, tornerebbe loro oltremodo gravoso, di chiedere l'esonero, totale o parziale, dal pagamento degli importi dovuti. La domanda deve essere motivata e corredata dei mezzi di prova necessari. Essa va presentata all'Amministrazione cantonale delle contribuzioni (art. 224 cpv. 2 LT). La decisione dell'autorità cantonale fa stato anche per il condono delle imposte comunali (art. 268 cpv.