Va rilevato, preliminarmente, che la doglianza relativa all'invio della notifica di tassazione e delle bollette ad un recapito diverso dal domicilio civile della contribuente non è di rilievo, poiché in concreto non ha minimamente pregiudicato l'impugnazione dei rimedi giuridici ordinari. In effetti la contribuente ha potuto contestare in tempo utile la notifica di tassazione, come pure la decisione su reclamo, che per altro le era stata spedita correttamente al domicilio civile. 5. Sia l'imposta federale diretta sul reddito sia l'imposta cantonale sono calcolate sul reddito medio dei due anni civili precedenti il periodo fiscale (cfr. art. 41 cpv. 1 DIFD e art. 95 cpv.