- che, in simili condizioni, appare oltremodo opportuno che, prima di procedere a una eventuale tassazione d’ufficio della ricorrente o alla pronuncia di una sanzione disciplinare nei suoi confronti, l’autorità fiscale disponga tutti gli accertamenti del caso per acclarare, mediante verifiche fiscali, l'identità dei titolari effettivi dell’operazione immobiliare e l’esistenza del rapporto fiduciario, invocato quanto meno implicitamente dalla ricorrente. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 100.– b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr.