- che contro la tassa di diffida il contribuente può presentare reclamo all’autorità fiscale e ricorso alla Camera di diritto tributario nel termine di trenta giorni (art. 198 cpv. 5 LT 1994, in combinazione con gli art. 206 e 227 LT 1994); - che nel caso in esame è pacifico che la ricorrente, per altro già multata nel precedente periodo fiscale per inadempienza degli obblighi contrattuali, non ha presentato la dichiarazione fiscale cantonale 1995-96, né ha fornito nel termine per la presentazione della dichiarazione indicazioni atte a consentire all’autorità fiscale di verificare l’esistenza dell’asserito, quanto probabile, rapporto fiduciario;