- che con tempestivo ricorso del 17 novembre 1995 __________ __________, sempre assistita dalla __________ __________ __________, propone l’annullamento della tassa di diffida, rilevando, da una parte, che __________ __________ non ha mai avuto delega per rappresentarla e, dall'altra, che l’intera operazione immobiliare è stata condotta da __________ __________ __________ __________ con sede a __________; - che i contribuenti sono invitati, mediante notificazione pubblica o invio del modulo, a presentare la dichiarazione d’imposta e che coloro che non ricevono il modulo sono tenuti a chiederlo all’autorità competente (art. 198 cpv. 1 LT 1994);