Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 231 LT 1994 dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali consistenti: a. nella tassa di giustizia di fr. 500.- b. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.- per un totale di fr. 550.- sono a carico della ricorrente. 3. Intimazione alle parti. 4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).