ma è anche vero che il contribuente non può pretendere che l'autorità fiscale ammetta in deduzione un debito, quando la sua esistenza non è provata in modo ineccepibile e, anzi, vi sono diversi elementi che inducono a dubitare delle affermazioni del contribuente. Ciò non presuppone, come è stato ricordato in una recente sentenza della Camera (CDT n. __________.__________.__________ del 27 ottobre 1995 in re S.R.), che l'autorità fiscale accerti la falsità dei documenti prodotti; è sufficiente, al contrario, constatare che il contribuente non è stato in grado di apportare la prova di una circostanza che egli era tenuto a comprovare. 6. Il ricorso è pertanto respinto.