inoltre, CDT 253/87 in re V. e 246-301/87 in re B. del 7 settembre 1987). Con le elevate esigenze probatorie, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il creditore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 124). 5. 5.1. Si è detto che, essendo il debito un elemento che riduce l'onere fiscale a carico del contribuente, la prova della sua esistenza e della sua misura compete esclusivamente a lui.