Ne consegue anche che l'autorità fiscale non potrà infliggere al contribuente una multa disciplinare per violazione dei propri obblighi procedurali (cfr. art. 202 cpv. 1 LT), perchè egli non ha fatto uso di un diritto che la procedura gli concede. Ciò consente altresì di risolvere alla radice, nel caso in cui per denegata ipotesi venisse ammessa una violazione procedurale per mancato uso di un diritto procedurale, il non facile quesito di stabilire l'entità della colpa e della gravità dell'infrazione, giacché il mancato uso di un simile diritto non pregiudica minimamente il fisco bensì esclusivamente il contribuente, che si vedrà tassato maggiormente.