{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-07", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-238_1995-12-07.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19151&nX40_KEY=4933417&nTrefferzeile=13&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "d1979d871e9a8be78a6fc0aa55be9ece"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.238"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.238"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.238"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.238"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:09:22", "Checksum": "ec1adf7812a9923fa78d5726457f970b", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 07.12.1995 80.1995.238\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n3.4.\nI diritti procedurali, a differenza degli obblighi, costituiscono una facoltà che consente al contribuente di farne uso a sua discrezione. L'autorità fiscale non può infatti obbligarlo a farne uso. Deve unicamente limitarsi ad avvertirlo che in caso di mancato uso del diritto procedurale in questione le circostanze che diminuiscono l'onere fiscale (debiti, interessi, spese di manutenzione, ecc.) non verranno prese in considerazione (cfr. Zuppinger/Schärrer/Fessler/Reich, num. 11-14 all'art. 72 StG ZH, p. 340 e giurisprudenza citata).\nNe consegue anche che l'autorità fiscale non potrà infliggere al contribuente una multa disciplinare per violazione dei propri obblighi procedurali (cfr. art. 202 cpv. 1 LT), perchè egli non ha fatto uso di un diritto che la procedura gli concede.\nCiò consente altresì di risolvere alla radice, nel caso in cui per denegata ipotesi venisse ammessa una violazione procedurale per mancato uso di un diritto procedurale, il non facile quesito di stabilire l'entità della colpa e della gravità dell'infrazione, giacché il mancato uso di un simile diritto non pregiudica minimamente il fisco bensì esclusivamente il contribuente, che si vedrà tassato maggiormente.\n4. In un sistema fiscale che tende ad impedire elusioni alla legge o il raggiro di norme tributarie i fatti allegati dal contribuente devono essere provati o, a seconda delle circostanze, resi perlomeno attendibili. Questa esigenza si fa particolarmente sentire quando a giustificare un dispendio che non può essere provato con il reddito conseguito il contribuente afferma di aver contratto un mutuo.\nLa giurisprudenza ha già, pertanto, ripetutamente negato la deduzione di debiti e relativi interessi, in casi in cui il creditore ha domicilio o sede all'estero, in particolare in \"paradisi fiscali\" oppure l'identità del creditore non viene resa nota (Känzig/Be-hnisch, Direkte Bundessteuer, II ediz., vol. III, Basilea 1992, p. 123 s. e giurisprudenza citata; inoltre, CDT 253/87 in re V. e 246-301/87 in re B. del 7 settembre 1987). Con le elevate esigenze probatorie, l'autorità di tassazione si garantisce l'imposizione presso il creditore, a condizione che quest'ultimo sia imponibile in Svizzera (Känzig/Behnisch, op. cit., p. 124).\n5. 5.1.\nSi è detto che, essendo il debito un elemento che riduce l'onere fiscale a carico del contribuente, la prova della sua esistenza e della sua misura compete esclusivamente a lui.\nEbbene, esaminato l'insieme delle circostanze che hanno caratterizzato la comunicazione dell'esistenza di tale debito all'autorità di tassazione, non si può giungere ad una conclusione che si discosta da quella cui è pervenuto l' Ufficio di tassazione.\nDiversi sono infatti gli elementi che inducono a dubitare dell'esistenza del debito nei confronti di __________ __________:\n- in primo luogo, il fatto stesso che la contribuente ne abbia dichiarata l'esistenza solo nel reclamo interposto contro la decisione dell'autorità fiscale, nella quale era stato aggiunto ai fattori dichiarati un reddito d'altra fonte, per tenere conto della sproporzione fra entrate e uscite;\n- quindi, la circostanza che anche l'unico documento relativo al mutuo in questione sia stato prodotto solo al momento del ricorso alla Camera di diritto tributario: nel reclamo si accenna solo ad un prestito di fr. 90'000.–, ricevuto «da una mia parente residente in Italia»; nel corso della successiva audizione dinanzi all' Ufficio di tassazione il prestito ricevuto ammonta a circa fr. 60'000.– e «la contribuente non è in grado di produrre nessuna documentazione»; infine, nelle osservazioni presentate dalla reclamante dopo l'audizione, precisamente in data 13 settembre 1995, viene finalmente nominata la signora Cantelmo, con la precisazione tuttavia che vi sarebbe stato un mero accordo verbale, «senza ricevute né tanto meno condizioni»;\n- la totale inesistenza di ogni altro mezzo di prova, all'infuori del suddetto scritto: né documentazione bancaria, né testimonianze, né documentazione relativa alla situazione fiscale della pretesa creditrice;\n- il fatto che la pretesa creditrice non sia soggetto fiscale in Svizzera;\n- l'inesistenza di ogni forma di garanzia e di ogni pattuizione di interessi passivi.\n5.2.\nDa quanto precede risulta ineccepibile la decisione dell' Ufficio di tassazione, che ha ritenuto insufficientemente provata l'esistenza del debito fatto valere dalla contribuente. È senz'altro vero che l'autorità fiscale non può pretendere forme contrattuali o legali che vanno al di là di quanto prescrive il Codice delle obbligazioni; ma è anche vero che il contribuente non può pretendere che l'autorità fiscale ammetta in deduzione un debito, quando la sua esistenza non è provata in modo ineccepibile e, anzi, vi sono diversi elementi che inducono a dubitare delle affermazioni del contribuente. Ciò non presuppone, come è stato ricordato in una recente sentenza della Camera (CDT n. __________.__________.__________ del 27 ottobre 1995 in re S.R.), che l'autorità fiscale accerti la falsità dei documenti prodotti; è sufficiente, al contrario, constatare che il contribuente non è stato in grado di apportare la prova di una circostanza che egli era tenuto a comprovare.\n6. Il ricorso è pertanto respinto. Tassa di giustizia e spese processuali sono poste a carico della ricorrente, soccombente.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 231 LT 1994\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è respinto.\n2. Le spese processuali consistenti:\na. nella tassa di giustizia di fr. 500.-\nb. nelle spese di cancelleria di complessivi fr. 50.-\nper un totale di fr. 550.-\nsono a carico della ricorrente.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 230 cpv. 3 LT 1994).\nPer l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\n"}