All'udienza del 5 dicembre 1995, appreso dal rappresentante del ricorrente che quest'ultimo vive con la moglie ed i figli in Israele, le parti hanno concordato, con il consenso del Presidente della Camera, di ridurre il reddito d'altra fonte a fr. 24'000.– in media annua, lasciando inalterata la deduzione di fr. 13'500.– per l'IC e di fr. 14'100.– per l'IFD. Per questi motivi, visti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto. § Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 ottobre 1995 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte è ridotto a fr. 24'000.– in media annua. 2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese. 3.