{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1995-12-29", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-237_1995-12-29.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19150&nX40_KEY=4933416&nTrefferzeile=28&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "c00d1020e4ed5635abb2d21e40757268"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.237"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.237"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.237"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.237"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:10:07", "Checksum": "0581fae83ef64814b00a8da7b649b249", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 29.12.1995 80.1995.237\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nAndrea Pedroli vicecancelliere |\nstatuendo sul ricorso del 8 novembre 1995\nin materia di: IC 93/94\n|\npresentato da: |\n__________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________ __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. All'inizio del periodo fiscale 1993/94, __________ __________, domiciliato a __________, era coniugato e padre di tre figli. Nella dichiarazione fiscale 1993/94, inoltrata e sottoscritta dal padre __________, il contribuente non esponeva alcun reddito ed alcuna sostanza, precisando peraltro di essere studente in Israele e di vivere modestamente con aiuti ricevuti dalla stessa scuola frequentata.\nNotificandogli la tassazione IC/IFD 1993/94, con decisione del 30 settembre 1994, l' Ufficio di tassazione di __________ -__________ imponeva tuttavia un reddito d'altra fonte di fr. 50'000.– in media annua, corrispondente al valore delle prestazioni in natura di cui aveva beneficiato; dedotti gli importi previsti per figli a carico, il reddito imponibile veniva commisurato in fr. 36'500.– per l'IC ed in fr. 35'900.– per l'IFD.\nIl contribuente impugnava la suddetta decisione con reclamo del 18 ottobre 1995, ribadendo di essere studente a __________ e di essere colà mantenuto dalla stessa scuola ed aggiungendo di beneficiare pure di aiuti finanziari dal padre della moglie.\nL'autorità fiscale confermava peraltro l'imponibilità degli aiuti ricevuti per finanziare gli studi, anche se riduceva il reddito d'altra fonte a fr. 36'000.– in media annua.\n2. Con tempestivo ricorso alla Camera di diritto tributario, __________ __________ postula la riduzione del reddito imponibile a quanto da lui effettivamente percepito, cioè dollari 1'200.– al mese dallo stesso istituto scolastico \"__________ __________ \" e dollari 300.– dal padre della moglie. Sostiene che l'importo complessivo di 1'500 dollari gli basta per il sostentamento.\n3. All'udienza del 5 dicembre 1995, appreso dal rappresentante del ricorrente che quest'ultimo vive con la moglie ed i figli in Israele, le parti hanno concordato, con il consenso del Presidente della Camera, di ridurre il reddito d'altra fonte a fr. 24'000.– in media annua, lasciando inalterata la deduzione di fr. 13'500.– per l'IC e di fr. 14'100.– per l'IFD.\nPer questi motivi,\nvisti per le spese gli art. 111 DIFD e 185 LT\ndichiara e pronuncia\n1. Il ricorso è accolto.\n§ Di conseguenza, la decisione su reclamo del 9 ottobre 1995 è riformata nel senso che il reddito d'altra fonte è ridotto a fr. 24'000.– in media annua.\n2. Non si prelevano né tassa di giudizio né spese.\n3. Intimazione alle parti.\n4. Per l'IC il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). Per l'IFD è ammesso il ricorso entro 30 giorni al Tribunale federale in Losanna (art. 112 DIFD).\nper la Camera di diritto tributario\ndel Tribunale d’appello\nIl Presidente: Il Segretario:"}