Non si vede, allora, come si potrebbe sostenere che il valore dell'atto aggiuntivo corrisponde a quello dell'atto precedente, che viene modificato. Si tratta, invece, proprio di «stipulazioni contrattuali fra le stesse parti e relative al medesimo oggetto», per le quali la stessa legge sul bollo stabilisce, come detto, che il valore viene imposto una sola volta a meno che la pattuizione complementare non rappresenti un incremento di valore rispetto a precedenti pattuizioni bollate, nel qual caso sarà imponibile solo il valore aggiuntivo.