StE 1988 B 42.23 n. 1). Ai fini dell'applicazione dell’abrogata LIMVI, ma anche dell’attuale imposta sugli utili immobiliari, poi, sono assimilate alle alienazioni di fondi le vendite di azioni o quote sociali "di società immobiliari o di altre società nel patrimonio delle quali hanno un valore preponderante i fondi o le partecipazioni a società immobiliari" (art. 2 cpv. 2 lett. a LIMVI); ci si fonda pertanto sulla struttura del bilancio della società: si ha una società immobiliare quando la maggior parte degli attivi è costituita da immobili.