Di conseguenza, per la parte di capitale che viene riconosciuto appartenere a terzi vengono considerati gli interessi massimi ammissibili; gli interessi che devono essere ripresi sono solo quelli che oltrepassano quest'ultimo importo. Nessun problema nell'accertamento dei tassi d'interesse, invece, qualora la società abbia raggiunto o addirittura superato gli interessi massimi ammissibili per i prestiti considerati capitale altrui: in tal caso infatti la ripresa degli interessi avverrà semplicemente in misura proporzionale al capitale proprio dissimulato (cfr. cgianut/Höhn, op. cit., pag. 331 seg.)