5.1 E`comunque opportuno rammentare alla ricorrente quanto già ricordato nella sentenza CDT n. 64-65 del 25 maggio 1994 pubbl. in RDAT II 1994 p. 359 ss., segnatamente che: "nel caso in cui il mutuo che è stato considerato capitale proprio dissimulato sia finanziato con un tasso d'interesse inferiore a quello massimo ammissibile, la giurisprudenza del Tribunale federale, diversamente dalla prassi meno favorevole che era invalsa in taluni Cantoni (cfr. Cagianut/Höhn, op.cit., p. 331 s.), ammette quella parte di tutti gli interessi passivi che, secondo il tasso d'interesse vigente, sarebbe ammessa per la parte del capitale che è riconosciuta come non propria.