4.3 La giurisprudenza ha infine già chiarito che il calcolo degli attivi dovrebbe essere effettuato secondo il valore venale. Anche questo aspetto è già stato affrontato dalle autorità giudiziarie cantonale e federale: "...l'art. 79 cpv.1 LT accenna senza equivoco al valore degli attivi da considerare per l'imposta sul capitale: quello determinante cioè per la tassazione dell'utile;