Messaggio n. 2000 dell'11 settembre 1974, p. 21). La differenza fra il capitale proprio esposto a bilancio e il capitale proprio definito secondo l'art. 69 cpv. 1 (n.d.r.: nella Legge art. 79 cpv. 1) costituisce il cosiddetto capitale proprio dissimulato. I relativi interessi vanno aggiunti all'utile imponibile (art. 60: n.d.r: nella Legge art. 71) (cfr. Messaggio, loc. cit.). Queste citazioni bastano per fugare ogni dubbio non soltanto sulla reale volontà del nostro legislatore, ma anche sul contenuto della nozione di "capitale proprio dissimulato" di cui all'art. 71 LT.