Il capitale minimo delle società immobiliari richiesto ai fini fiscali era invece del 20% del valore dell'investimento. La nuova legge codifica il principio dell'imposizione del capitale dissimulato. A differenza della soluzione adottata in precedenza, non tiene tuttavia conto dell'origine del finanziamento . Non occorre quindi che si tratti di crediti di azionisti o di persone a loro vicine. La Commissione ha aderito a tale impostazione appunto per eliminare ogni possibilità di abuso; sarebbe infatti facile ad un azionista fare contabilizzare il proprio credito come debito al portatore e permettere così alla società di sfuggire all'imposizione del capitale dissimulato.