"La legge attuale, come l'IDN, non contiene una disposizione specifica che disciplina il capitale proprio dissimulato. La fattispecie era tuttavia considerata dalla prassi, che seguiva i criteri elaborati per l'IDN dalla Circolare 10.6.1968 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (cfr. Masshardt, Komm. IDN 1971 1982 ad art. 49 cpv. 1 lett. b) nota 9a). Per le società holding si era così stabilito ad es. che i finanziamenti non dovevano superare la proporzione di 6 volte il capitale sociale. Il capitale minimo delle società immobiliari richiesto ai fini fiscali era invece del 20% del valore dell'investimento.