{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-233_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19146&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "51b852582f2a42e7f9f300eb7574ec40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.233"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.233"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.233"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.233"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:36", "Checksum": "5cc17331fdabee7a9b7003aa9d7e8bc4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.233\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n5.1\nE`comunque opportuno rammentare alla ricorrente quanto già ricordato nella sentenza CDT n. 64-65 del 25 maggio 1994 pubbl. in RDAT II 1994 p. 359 ss., segnatamente che:\n\"nel caso in cui il mutuo che è stato considerato capitale proprio dissimulato sia finanziato con un tasso d'interesse inferiore a quello massimo ammissibile, la giurisprudenza del Tribunale federale, diversamente dalla prassi meno favorevole che era invalsa in taluni Cantoni (cfr. Cagianut/Höhn, op.cit., p. 331 s.), ammette quella parte di tutti gli interessi passivi che, secondo il tasso d'interesse vigente, sarebbe ammessa per la parte del capitale che è riconosciuta come non propria. Secondo l'Alta Corte federale, infatti, la circostanza che il creditore sia in un caso un azionista od una persona vicina e nell'altro un terzo non giustifica un diverso trattamento fiscale degli interessi passivi; se così si facesse, si violerebbe infatti l'art. 4 Cost fed (cfr. DTF 106 Ib 320; StR 40, p. 324; in particolare ASA 50, p. 159). Di conseguenza, per la parte di capitale che viene riconosciuto appartenere a terzi vengono considerati gli interessi massimi ammissibili; gli interessi che devono essere ripresi sono solo quelli che oltrepassano quest'ultimo importo.\nNessun problema nell'accertamento dei tassi d'interesse, invece, qualora la società abbia raggiunto o addirittura superato gli interessi massimi ammissibili per i prestiti considerati capitale altrui: in tal caso infatti la ripresa degli interessi avverrà semplicemente in misura proporzionale al capitale proprio dissimulato (cfr. cgianut/Höhn, op. cit., pag. 331 seg.)\n5.2\nÈ appena il caso di rilevare che nel suo laconico ricorso la ricorrente non muove al riguardo alcuna contestazione, né la sostanzia con appropriata motivazione.\n6. Nel suo ricorso la ricorrente nega invero di essere una \"società immobiliare\". Non troverebbe pertanto applicazione nei suoi confronti la normativa degli articoli 79 e 71 LT.\n6.1\nSono fondamentalmente due i criteri che permettono di definire la società immobiliare: uno prettamente formale, che consiste nel verificare quale sia lo scopo sociale iscritto al registro di commercio; l'altro, che invece prende in considerazione l'attività effettivamente esercitata dalla società. La giurisprudenza ritiene che il secondo aspetto sia preminente, ed afferma che, se l'attività consiste esclusivamente o principalmente nell'acquistare, amministrare e vendere immobili, si può parlare di società immobiliare (StR 34/1970 p. 476; StE 1988 B 42.23 n. 1).\nAi fini dell'applicazione dell’abrogata LIMVI, ma anche dell’attuale imposta sugli utili immobiliari, poi, sono assimilate alle alienazioni di fondi le vendite di azioni o quote sociali \"di società immobiliari o di altre società nel patrimonio delle quali hanno un valore preponderante i fondi o le partecipazioni a società immobiliari\" (art. 2 cpv. 2 lett. a LIMVI); ci si fonda pertanto sulla struttura del bilancio della società: si ha una società immobiliare quando la maggior parte degli attivi è costituita da immobili.\nI requisiti possono così essere sintetizzati:\n- la società deve, in base agli statuti o di fatto, occuparsi esclusivamente o in modo preminente di immobili;\n- la rendita lorda dell'impresa deve consistere esclusivamente o in modo preminente in rendita da patrimonio immobiliare;\n- i beni dell'impresa devono consistere esclusivamente o in modo preminente in fondi (cfr. Locher, Das Objekt der bernischen Grundstückgewinnsteuer, Berna 1976, p. 189; Guhl, Die Spezialbesteuerung der Grundstückgewinne in der Schweiz, Zurigo 1953, p. 101; AA.VV., Kommentar zum Aargauer Steuergesetz, Berna 1991, p. 709).\n5.2\nL'elemento che appare più problematico, entro una definizione peraltro convincente, è rappresentato dalla limitazione \"esclusivamente o in modo preminente\" (\"ausschliesslich oder hauptsächlich\"); a partire da quale percentuale di immobili, rispetto all'insieme di attivi, si può incominciare a parlare di società immobiliare? Per la legge neocastellana sugli utili immobiliari del 1962, p. es., \"il y a 'Société immobilière' dès que 25% de l'actif brut total est constitué par des biens immobiliers\". La dottrina ha tuttavia opportunamente rilevato che la misura del 25% non può essere ritenuta \"preminente\"; la risposta alla domanda, cosa debba intendersi per \"preminente\", richiederebbe invece un apprezzamento soggettivo, il quale però dovrebbe essere contenuto fra il 50 e il 100%, o addirittura al di sopra dei due terzi (cfr. Brassel, Steuerprobleme der Immobilien-aktiengesellschaft, Zurigo 1966, p. 3).\n5.3\nEsaminando la presente fattispecie alla luce delle considerazioni che precedono, appare ben difficile negare che la ricorrente si presenti come una società immobiliare. Prendendo in considerazione il bilancio al 31 dicembre 1994, risulta che su un totale di attivi di circa fr. 2’840’000.-- ben fr. 2’483’000.-- sono rappresentati dall’immobile (87,42%); se poi si esamina il conto perdite e profitti, la situazione è ancora più eloquente: sul complesso delle entrate di fr. 472’479,05 ben fr. 460’731,45 sono rappresentate da affitti e fr. 3’437,50 dall’incasso della lavatrice dell’immobile, i rimanenti fr. 8’310,10 sono costituiti da interessi bancari e sul conto corrente postale dell’immobile.\nLo scopo sociale, dal canto suo, prevede esplicitamente, nella versione dell’11 febbraio 1988, come d’altronde già nelle precedenti, la partecipazione finanziaria a qualsiasi società o azienda immobiliare.\n"}