{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-233_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19146&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "51b852582f2a42e7f9f300eb7574ec40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.233"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.233"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.233"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.233"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:36", "Checksum": "5cc17331fdabee7a9b7003aa9d7e8bc4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.233\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n4.1\nLa volontà del legislatore, che ha introdotto queste norme nella legge tributaria cantonale, è stata esaminata in una recente sentenza di questa Camera, della quale si riportano di seguito le considerazioni più significative (cfr. CDT n. 211 del 28 agosto 1992 in re C. SA, pubbl. in RDAT I 1993 p. 301; si veda inoltre CDT n. 64-65 del 25 maggio 1994 pubbl. in RDAT II 1994 p. 359 ss.).\nIn primo luogo, è bene riferirsi al Rapporto della Commissione speciale in materia tributaria, che al riguardo recita:\n\"La legge attuale, come l'IDN, non contiene una disposizione specifica che disciplina il capitale proprio dissimulato. La fattispecie era tuttavia considerata dalla prassi, che seguiva i criteri elaborati per l'IDN dalla Circolare 10.6.1968 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni (cfr. Masshardt, Komm. IDN 1971 1982 ad art. 49 cpv. 1 lett. b) nota 9a). Per le società holding si era così stabilito ad es. che i finanziamenti non dovevano superare la proporzione di 6 volte il capitale sociale. Il capitale minimo delle società immobiliari richiesto ai fini fiscali era invece del 20% del valore dell'investimento. La nuova legge codifica il principio dell'imposizione del capitale dissimulato. A differenza della soluzione adottata in precedenza, non tiene tuttavia conto dell'origine del finanziamento . Non occorre quindi che si tratti di crediti di azionisti o di persone a loro vicine. La Commissione ha aderito a tale impostazione appunto per eliminare ogni possibilità di abuso; sarebbe infatti facile ad un azionista fare contabilizzare il proprio credito come debito al portatore e permettere così alla società di sfuggire all'imposizione del capitale dissimulato. A differenza del Messaggio che stabiliva il limite ad un terzo del valore totale degli attivi determinanti ai fini dell'imposta sull'utile, la Commissione ha optato per il 20% in considerazione della prassi finora seguita e per mantenere l'adeguamento ai limiti valevoli per l'IDN. Tale proporzione si giustifica anche con il tasso di indebitamento normalmente ottenibile\"\n(cfr. Rapporto n. 2000 R del 30 agosto 1976, ad art. 79, p. 84 s.).\nE più oltre, con riferimento all'art. 71:\n\"L'articolo è connesso al calcolo del capitale imponibile ai sensi dell'art. 79 al quale si fa riferimento\"\n(cfr. Rapporto n. 2000 R del 30 agosto 1976, ad art. 71, p. 78).\nPiù esplicito ancora è il Messaggio del Consiglio di Stato, che con riferimento alla prassi in materia di società immobiliari sottocapitalizzate, avallata dalla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 96 I 115), spiega che la norma si inserisce nel quadro della lotta all'elusione fiscale e ha lo scopo di evitare ogni sorta di incertezza laddove i fondi non sono stati messi a disposizione dall'azionista o da persone vicine alla società, ma per il tramite di interposte persone, ad esempio istituti di credito oppure società finanziarie domiciliate in altri cantoni o all'estero (cfr. Messaggio n. 2000 dell'11 settembre 1974, p. 21).\nLa differenza fra il capitale proprio esposto a bilancio e il capitale proprio definito secondo l'art. 69 cpv. 1 (n.d.r.: nella Legge art. 79 cpv. 1) costituisce il cosiddetto capitale proprio dissimulato. I relativi interessi vanno aggiunti all'utile imponibile (art. 60: n.d.r: nella Legge art. 71) (cfr. Messaggio, loc. cit.).\nQueste citazioni bastano per fugare ogni dubbio non soltanto sulla reale volontà del nostro legislatore, ma anche sul contenuto della nozione di \"capitale proprio dissimulato\" di cui all'art. 71 LT. Esso altro non è, come si è visto, che la differenza fra il capitale proprio esposto a bilancio e il capitale proprio definito secondo l'art. 79 cpv. 1 LT (cfr. STF del 28 marzo 1985, in RTT 1985, p. 412).\n4.2\nSi aggiunga poi che persino il Tribunale federale ha già avuto occasione di stabilire che non è arbitraria la legislazione del Canton Friburgo, che, esattamente come quella ticinese, prevede di considerare capitale proprio dissimulato non solo quello di azionisti della società ma anche di terzi estranei alla SA, fino al raggiungimento del capitale minimo (cfr. Cagianut/Höhn, Unternehmungssteuerrecht, Berna 1986, p. 327; DTF 103 Ia 537).\n4.3\nLa giurisprudenza ha infine già chiarito che il calcolo degli attivi dovrebbe essere effettuato secondo il valore venale. Anche questo aspetto è già stato affrontato dalle autorità giudiziarie cantonale e federale:\n\"...l'art. 79 cpv.1 LT accenna senza equivoco al valore degli attivi da considerare per l'imposta sul capitale: quello determinante cioè per la tassazione dell'utile; ora, ai fini dell'imposta sull'utile il legislatore non ha lasciato spazio a interpretazione di sorta, determinante essendo il totale degli attivi secondo il loro valore contabile, modificato se è il caso dalle rettifiche fiscali (De Taddeo, Alcuni aspetti della tassazione delle persone giuridiche secondo la nuova legge tributaria, in RTT 1977, p. 81)\" (cfr. STF 28 marzo 1985 in re S.I.P.D. SA; cfr. anche CDT 291/292/293 del 15 luglio 1983, rel. al medesimo ricorrente; entrambe le sentenze sono pubblicate in RTT 1985, p. 408 ss.).\n4.4\nIl calcolo dell’ UTPG, partitamente spiegato alla ricorrente nella decisione su reclamo, si conforma alle norme sopra esposte.\n5. La ripresa sugli interessi passivi di fr. 11’999.-- è stata calcolata, dal canto suo, in conformità a quanto disposto dal Promemoria dell’ Amministrazione federale delle contribuzioni del 15 febbraio 1994.\n"}