{"Signatur": "TI_CATI_001", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-02-13", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_CATI_001_80-1995-233_1996-02-13.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=19146&nX40_KEY=4933414&nTrefferzeile=50&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "51b852582f2a42e7f9f300eb7574ec40"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["80.1995.233"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.233"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.233"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.233"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin Camera di diritto tributario "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Camera di diritto tributario "}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 01:11:36", "Checksum": "5cc17331fdabee7a9b7003aa9d7e8bc4", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Camera di diritto tributario 13.02.1996 80.1995.233\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|||\n|\nIncarto n. |\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dai giudici: |\nAlessandro\nSoldini, presidente,\n|\n|\nsegretario: |\nFiorenzo Gianinazzi Il segretario |\nstatuendo sul ricorso del 3 novembre 1995\nin materia di: IC 94 - IFD 95\n|\npresentato da: |\n__________ __________ __________ __________, __________ __________, rappr. da: __________. __________, __________ __________,\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nritenuto\nin fatto ed in diritto\n1. Nella dichiarazione fiscale IC 1994 la __________ __________ __________ __________, con sede a __________ __________ dichiarava un capitale azionario liberato di fr. 100'000.--, riserve tacite tassate per fr. 250'000.--, ammortamenti tassati per fr. 14'820.-- e utili riportati per fr. 14'591.--. Nella tassazione IC 1994 l' Ufficio tassazione delle persone giuridiche aggiungeva ai suddetti elementi di capitale, dichiarati dalla contribuente, un capitale proprio dissimulato di fr. 191'566.--. Parallelamente aggiungeva all'utile d'esercizio dichiarato di fr. 85'960.-- un importo di fr. 11'999.-- per interessi passivi sul capitale dissimulato (cfr. notifica della tassazione del 17 agosto 1995).\n2. La __________ __________ __________ __________ presentava reclamo in tempo utile, chiedendo lo stralcio delle riprese sul capitale e sul reddito effettuate dall' Ufficio tassazione delle persone giuridiche in sede di tassazione, argomentando tra l'altro di non essere una società immobiliare.\nCon decisione del 5 ottobre 1995 l'UTPG respingeva il ricorso della __________ __________ __________ __________, esponendo sia i motivi giuridici delle riprese sia il dettaglio del calcolo, di cui si dirà in seguito, per quanto necessario.\n3. Con il presente, tempestivo ricorso la __________ __________ __________ __________ ripropone, davanti a questa Camera, la richiesta di stralciare le riprese per il capitale utile dissimulato e i relativi interessi dalla tassazione IC 1994. Avverte che gli interessi in questione non sono di spettanza di un anonimo portatore, bensì del signor __________ personalmente, che li dichiara nella propria partita fiscale e sui quali è tassato.\n4. Secondo l'art. 79 cpv. 1 LT il capitale imponibile delle società o cooperative immobiliari non può essere inferiore ad un quinto del valore totale degli attivi determinanti ai fini dell'imposta sull'utile. Secondo l'art. 71 LT l'utile delle società immobiliari è maggiorato degli interessi passivi corrispondenti alla parte di capitale dissimulato da aggiungere al capitale proprio ai sensi dell'art. 79.\n"}