Il ricorso è accolto. § Di conseguenza la decisione su reclamo del 28 settembre 1995 è riformata nel senso che è accolta la domanda di tassazione intermedia secondo l'art. 99 lett. e LT con effetto dal 17 gennaio 1994. Il reddito del lavoro è stabilito in fr. 29'792.– di media annua. §§ Gli atti del procedimento vengono pertanto retrocessi all'autorità di tassazione per l'emissione del nuovo conteggio d'imposta dal 17 gennaio al 31 dicembre 1994. 2. Non si prelevano né spese né tassa di giudizio. 3. Intimazione alle parti. 4. Il presente giudizio è definitivo (art. 184 cpv. 3 LT). per la Camera di diritto tributario del Tribunale d’appello Il Presidente: Il Segretario: