Il ricorso deve pertanto essere accolto. La ricorrente deve essere posta al beneficio della tassazione intermedia secondo la lett. e dell'art. 99 LT dal 17 gennaio 1994, data dell'entrata in vigore della modifica contrattuale. Il salario annuo medio da esporre alla ricorrente deve essere pacificamente stabilito in fr. 29'792.-- di media annua, pari ai salari percepiti nel corso del 1994, per il lavoro a tempo parziale svolto da gennaio ad aprile e da ottobre a dicembre, più la quotaparte di tredicesima mensilità. Per questi motivi, visto per le spese l'art. 185 LT dichiara e pronuncia 1. Il ricorso è accolto.