5.2. Viene dunque sostanzialmente sottoposta al giudizio della Camera una variante sinora mai esaminata: quella della modifica del contratto di lavoro, che prevede lo svolgimento dell’attività salariata a orario ridotto limitatamente ad alcuni periodi sull’arco di un anno, che produce una diminuzione sia del salario sia della durata del lavoro superiore alla metà sulla media dell’anno, con punte di salario e di durata dell’orario lavorativo superiori alla metà durante determinati periodi e con flessione a zero durante altri.