È quindi dato il caso di intermedia anche quando l'attività fosse ridotta in misura inferiore al 50%, a condizione ce il reddito lo sia per almeno la metà.(cfr. CDT n. 130 del 22 maggio 1989 in re T.F.). Occorre poi riferire la variazione ad uno stesso e unico momento, che è chiaramente quello in cui l'attività viene ridotta o aumentata. Il reddito "modificato" va confrontato con quello che sarebbe stato conseguito senza l'aumento o la riduzione dell'attività.